
Con la Costituzione di tempografico eravamo rimasti all’articolo 10. Ecco a voi gli articoli da 11 a 15. Leggeteli con attenzione perché sono molto più realistici di quanto non sembrino.
Art 11 – La Tirannide Olgarchica approva la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di disparità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che favorisca la guerra e l’ingiustizia perpetue fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art 12 – La bandiera della Tirannide Oligarchica è il bicolore tirannico: rosso e nero a bande verticali di eguali dimensioni.
Art 13 -La schiavitù personale è inviolabile.
La detenzione, l’ispezione, la perquisizione personale e tutte le restrizioni della libertà personale sono ammesse in modo arbitrario e al di fuori dei casi previsti da qualsiasi disposizione di legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, in base a consuetidini non scritte, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti corporali che non necessitano di convalida da parte dell’Autorità giudiziaria, che resta sottoposta all’arbitrio del Presidente del Consiglio della Tirannide Oligarchica.
Non è punibile in nessun caso qualsiasi violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Non esistono limiti massimi alla carcerazione preventiva.
Art 14 – Il domicilio è violabile attraverso perquisizioni e ispezioni di qualsiasi tipo
Art 15 – Qualsiasi forma di corrispondenza e comunicazione è sottoposta al vaglio preventivo del Ministero delle Poste, Imposte e Supposte.
La limitazione della corrispondenza è obbligatoria quando questa può metter in dubbio l’integrità o l’operato della Tirannide Oligarchica
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